Comprare casa a meno di 36 anni: ecco le novità

Le seguenti agevolazioni sono state rinnovate per tutto l’anno 2023

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sostegni Bis, che prevede delle importanti agevolazioni per i giovani (meno di 36 anni) che acquistano casa.

Se sei più “vecchio/a” di questa soglia non ti offendere, noi consideriamo tutti giovani, ma per il decreto sostegni a 36 anni non sei più giovane.

In ogni caso direi che è da apprezzare una iniziativa volta a ridurre i costi dell’acquisto prima casa.

Prima di partire potrebbe esserti utile dare una lettura alla guida completa per acquistare casa.

Esenzione imposta di registro, ipotecaria e catastale

Solitamente ci sono alcune imposte da pagare quando acquisti una prima casa:

  • Imposta di registro: 2% del valore catastale rivalutato
  • Imposta ipotecaria e catastale: 100€ (50 € ciscuna)

Il decreto sostegni bis stabilisce l’esenzione dal pagamento di queste due imposte. Potranno avere questo risparmio solo gli acquirenti che non abbiano ancora compiuto 36 anni e con ISEE inferiore a 40.000,00 €.

Sono esclusi da questo bonus l’acquisto delle categorie catastali A/1 (appartamenti di lusso), A/8 (ville di lusso), A/9 (castelli).

Esenzione imposta sostitutiva su mutui e finanziamenti

Nello stesso decreto viene anche stabilito che mutui e finanziamenti per acquisto e/o ristrutturazione di immobili con le caratteristiche di cui al precedente paragrafo, godranno dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva.

Su questo tipo di finanziamenti l’imposta sostitutiva ammonta allo 0,25% dell’importo erogato.

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Più garanzie per i giovani che acquistano casa

Esiste un fondo di garanzia, il quale aiuta i giovani con contratto atipico ad accedere al finanziamento bancario per acquisto della prima casa, cosa che altrimenti sarebbe molto difficoltosa.

In particolare il fondo presta garanzia verso la Banca erogatrice, consentendo il completamento dell’operazione dove le garanzie sono carenti.

Il Fondo Di Garanzia viene aumentato di 290 milioni di euro per il 2021 e 250 milioni per il 2022.

Inoltre la garanzia del fondo viene elevata all’ 80 % del prezzo di acquisto dell’immobile, inclusi gli oneri accessori.

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Il testo dell’articolo 64, decreto sostegni bis

Accesso al fondo di garanzia per acquisto prima casa

  • Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
  • La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022.

Esenzione imposta di registro, ipotecaria, catastale

  • Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II -bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
  • Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di
    ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere
    portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data
    dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
    credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Esenzione imposta sostitutiva

  • I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva
    delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative
    , prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  • Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2023.

Spero che questo articolo ti sia utile, scopri tutti i costi dell’acquisto prima casa.

Jacopo

Dal 2018 mi occupo di mercato immobiliare. Nel 2019 ho svolto operazioni immobiliare per poco meno di un milione di euro e negli anni ho lavorato con agenzie e aziende di settore, tra cui Facile Immobiliare e Facile Ristrutturare. Adesso aiuto le persone a realizzare i loro progetti di acquisto, vendita e investimento nel mercato immobiliare come consulente e con i contenuti settimanali sui miei siti e canale youtube. Nel tempo libero le mie passioni sono 3: Sport (in questo momento triathlon), studio e viaggi.

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